Speciale PERSONALE ATA, supplenze 2026/2027: novità, conferme, posti

| SUPPLENZE ATA A.S. 2026/2027 |
| Con la nota ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026 è stata diffusa la circolare che regola le supplenze del personale docente e ATA per l’anno scolastico 2026/2027 per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato. |
| NOVITÀ rispetto al precedente anno scolastico L’accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non impedisce di accettare successivamente un altro incarico per un diverso profilo professionale, purché la nuova proposta arrivi prima dell’inizio delle lezioni. |
| DISPOSIZIONI CONFERMATE rispetto al precedente anno scolastico 1) Chi riceve una supplenza su spezzone orario mantiene il diritto a completare l’orario con altre ore disponibili. È anche possibile lasciare uno spezzone part-time per accettare un posto intero, ma soltanto se, quando era stata assegnata la prima supplenza, non era disponibile un posto completo. Il completamento è consentito solo tra incarichi dello stesso profilo professionale. 2) La circolare conferma anche il permanere del divieto di sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, previsto dalle leggi di Bilancio del 2015 e del 2018. I dirigenti scolastici non possono quindi attribuire supplenze brevi agli assistenti amministrativi e tecnici, salvo nelle scuole con meno di tre posti in organico di diritto. Per i collaboratori scolastici il divieto vale per i primi sette giorni di assenza, salvo specifica delibera motivata del dirigente. Rimane invece la deroga prevista dalla legge n. 205 del 2017, che consente la nomina degli assistenti amministrativi e tecnici dal trentesimo giorno di assenza del titolare. 3) E’ possibile svolgere, nello stesso anno scolastico, servizi differenti come docente, istitutore o personale ATA, anche nelle scuole non statali, purché tali attività non siano svolte contemporaneamente. |
| POSTI PER LA COPERTURA DEL PROFILO DSGA Per il profilo di DSGA (ora appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione), infine, si provvede secondo le modalità dell’articolo 57, commi 1 e 3 del CCNL 18 gennaio 2024 e del Decreto ministeriale n. 132 del 4 luglio 2024 recante “Disposizioni concernenti i criteri per l’attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di incarico di D.S.G.A |
