Importante sentenza della Corte di Appello di Roma sulla ritenuta TFR del personale con contratto a tempo determinato
In data 13 ottobre 2026 la Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, ha emesso una sentenza che conferma quanto da sempre sostenuto dalla CISL Scuola rispetto all’illegittimità delle trattenute del 2,50% operate sulle retribuzioni del personale supplente ai fini del TFR.
La pronuncia della Corte di Appello di Roma trae origine dal ricorso proposto da un gruppo di “supplenti” con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Roma, finalizzato all’accertamento della illegittimità della ritenuta presente nelle rispettive buste paga. Il ricorso era già stato accolto in primo grado dal Tribunale di Roma, e avverso la sentenza ha presentato appello il Comune di Roma.
I giudici della Corte di Appello di Roma sono stati pertanto chiamati ad accertare nuovamente l’illegittimità della ritenuta al personale a tempo determinato in servizio presso il Comune di Roma in qualità, a seconda dei casi, di Educatore di Asilo nido, Insegnante, Educatore o Insegnante di Religione Cattolica.
I giudici della Corte di Appello hanno accolto il ricorso richiamando esplicitamente, a fondamento della propria pronuncia, l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 11663 del 2023 secondo cui “è vero che ai dipendenti assunti in regime di TFR si applica una riduzione della retribuzione complessiva lorda pari all’ammontare del contributo obbligatorio previsto nel previgente sistema della indennità di fine servizio, e ciò al fine di determinare l’invarianza ai fini fiscali, ma tale specifica disciplina, dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale nella sentenza 213/2018, non si applica agli assunti a tempo determinato”. La pronuncia della Corte di Appello di Roma e la richiamata ordinanza della Corte di Cassazione chiariscono definitivamente la disciplina della materia.
Ne consegue, pertanto, che il personale a tempo determinato ha pieno diritto di vedersi riconoscere la retribuzione intera senza la trattenuta del 2,50%.
Presso le strutture territoriali della CISL Scuola è possibile ottenere tutte le informazioni sulla possibilità di ricorrere al giudice del lavoro per richiedere l'interruzione della ritenuta e la restituzione delle somme trattenute sulla retribuzione, in quanto detta ritenuta risulta, per il personale a tempo determinato, illegittima. Si ricorda che già nell’anno 2013 la CISL Scuola, in considerazione delle valutazioni fatte circa la fondatezza del diritto alla restituzione delle somme trattenute al personale a tempo determinato, aveva invitato tutti gli interessati a sottoscrivere una diffida per interrompere i termini di prescrizione.
