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Contratto mobilità: Le domande più frequenti, le nostre prime risposte

28 Gennaio 2022

Riservandoci una più completa illustrazione del nuovo CCNI sulla mobilità, sintetizziamo in alcuni quesiti le osservazioni e le richieste di chiarimento che più frequentemente ci vengono rivolte su quanto previsto nel riguardo alla possibilità, per i docenti neo assunti, di partecipare alle operazioni di trasferimento. Come è noto, la questione su cui si sono concentrati maggiormente attenzione e impegno era quella derivante dai vincoli imposti per legge alla mobilità dei docenti, per i quali le norme vigenti impongono per gli assunti dall’a.s. 2020/21 l’obbligo di permanere per almeno un triennio nella sede di titolarità. La soluzione individuata nel CCNI, partendo da una proposta sostenuta con forza dalla CISL Scuola al tavolo negoziale, superando alla fine obiezioni e resistenze, si fonda su una lettura attenta e approfondita delle norme esistenti, condotta esplorando tutti i margini interpretativi offerti dalla loro formulazione.

L’attenuazione del vincolo è valida solo per un anno?
No. Su applica per tutti gli assunti dal 2020/21 in poi, ovviamente nell’arco di vigenza del contratto. Con questo CCNI si stabilisce il principio che il docente assume la titolarità attraverso la mobilità.

Perché nel contratto sulla mobilità non si è rimosso anche il vincolo relativo alle assegnazioni provvisorie?
Perché le assegnazioni provvisorie (insieme agli utilizzi) sono disciplinato da un diverso e specifico contratto integrativo, che si rinnova ogni anno. Quello appena firmato è il CCNI sulla mobilità, di durata triennale, che disciplina le operazioni di trasferimento e di mobilità professionale (passaggi di ruolo, di cattedra, di profilo). L’obiettivo di sbloccare le assegnazioni resta una priorità per la CISL Scuola.

Ma con questo contratto si è abolita la legge che impone di rimanere tra anni sulla stessa sede?
No. Un contratto, per di più integrativo, non può cancellare norme di legge e non può non tenerne conto. Infatti la soluzione individuata nel contratto fa leva su un’interpretazione delle norme esistenti in base alla quale diventa possibile consentire la presentazione delle domande da parte degli interessati, in pratica di tutti i docenti neo assunti. Era l’unico margine di intervento disponibile, una volta cadute nel vuoto le richieste, sostenute anche dalla CISL Scuola, di ottenere l’abrogazione delle norme sul vincolo triennale attraverso emendamenti alla legge di bilancio.

Perché questa soluzione solo ora e non anche per i docenti assunti negli anni precedenti, che sono stati assoggettati al vincolo?
Perché questo è il primo tavolo negoziale sulla mobilità dopo l’entrata in vigore della norma di legge che ha previsto il vincolo, approvata nel 2019. Abbiamo quindi avuto la possibilità di individuare una soluzione e l’abbiamo fatto nell’unico modo possibile, rimuovendo il vincolo per gli assunti a decorrere dal 2020/21. Quelli assunti nel 2019, da quest’anno potranno comunque fare domanda, avendo concluso il triennio.

Cosa succede ai docenti di sostegno?
Per i docenti di sostegno le regole generali non cambiano. La mobilità resta compresa all’interno dei trasferimenti, essendo stata accantonata l’ipotesi sostenuta dall’Amministrazione di considerare i movimenti da e per posto di sostegno alla stregua dei passaggi di ruolo. È stata prevista, su richiesta dell’Amministrazione, una graduale riduzione della quota di posti comuni su cui sarà possibile trasferirsi provenendo dal sostegno: tale riduzione, che non avviene per la prossima tornata di movimenti, dovrebbe applicarsi a partire dai trasferimenti per il 2023/24. Nel frattempo, tuttavia, il rinnovo del Contratto Nazionale (CCNL) potrà intervenire anche in materia di mobilità del personale: il CCNI in tal caso potrà essere rimesso in discussione per recepire eventuali novità presenti nel CCNL e che la CISL Scuola sicuramente cercherà di ottenere al tavolo negoziale.

Il personale ATA è assoggettato ai vincoli?
No, per il personale ATA si conferma l’attuale normativa, in base alla quale l’assunzione avviene su sede provvisoria di una provincia e la titolarità si ottiene con i trasferimenti nell’anno successivo all’assunzione.

Perché il vincolo di permanenza triennale non è stato rimosso per il Dsga?
Perché, a differenza di quanto avviene per i docenti, la norma di legge che stabilisce il vincolo (D.L.vo 165/2001, art.35, comma 5-bis) è molto esplicita nell’affermare che i “direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative … permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni”. Una formulazione che non lascia alcun margine di intervento alla contrattazione integrativa. Va ricordato tuttavia che i DSGA, a differenza di quanto avviene per i docenti assunti negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, hanno comunque la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria.

I docenti assunti quest’anno in forza dell’art.59, comma 4 del D.L. 73/2021 possono presentare domanda di trasferimento per il prossimo anno scolastico?
No, ma non avrebbero potuto in ogni caso in quanto la loro assunzione è a tempo determinato (con contratto di supplenza annuale), mentre il CCNI sulla mobilità si applica solo al personale assunto a tempo indeterminato. Il personale in questione entrerà in ruolo (ancorché con retrodatazione al 1° settembre 2021), solo una volta superato l’anno di prova e la successiva prova selettiva. Anche per loro, comunque, si applicherà quanto prevede il CCNI: lo dice espressamente il testo sottoscritto.

27 gennaio 2022

Domande-su-CCNI

Fonte: https://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=32934&cHash=b5957b456d355b9833f9dd0a691f74ae

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